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Lo Statuto



L'ASSOCIAZIONE (artt. 1-6)
Articolo 1
E' istituita nel Comune di Firenze un’Associazione che ha per scopo lo studio della musica, l'incremento e la divulgazione della cultura musicale. In particolar modo l'attività musicale si esplica nell'organizzazione di:
• Una Banda Musicale
• Una Scuola di Musica
• Un Gruppo Corale
• Un Gruppo Storico, con lo scopo di rievocare le antiche tradizioni della Città di Firenze.
L'Associazione può compiere tutte quelle attività che siano necessarie al raggiungimento del fine sociale.
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Le relative cariche sono elettive e gratuite.
La partecipazione a qualsiasi attività dell’Associazione è riservata esclusivamente ai soci.

Articolo 2
Quest’istituzione assume il nome di FILARMONICA DI FIRENZE “GIOACCHINO ROSSINI” con sede nel luogo stabilito con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3
L'Associazione si compone di:
• Soci Musicanti
• Soci Ordinari
Sono Soci Musicanti coloro i quali prestano la propria attività nella Banda.
Tutte le altre persone che fanno parte dell’Associazione sono Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’importo della quota sociale che deve essere versata annualmente dai Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la non obbligatorietà del versamento della quota sociale per i componenti del Coro e del Gruppo Storico.
I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
Le quote sociali versate sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 4
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio, deliberato a maggioranza di voti, è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
La domanda a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
Dopo l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, il Socio viene iscritto nel libro Soci.

Articolo 5
L’appartenenza all’Associazione cessa nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie comunicate per iscritto.
b) morosità. Il Socio ordinario che non provvede al pagamento della quota associativa si intende escluso dall'associazione.
c) assenza del Socio Musicante che non partecipa all’attività musicale per due anni consecutivi.
d) espulsione, che pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione ostacolandone il buon andamento, deve essere deliberata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di un Consigliere. Il Socio ha diritto al contraddittorio.
I Soci che cessano di far parte dell’Associazione sono tenuti alla immediata restituzione di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna.
La cessazione verrà annotata sul libro dei soci a cura del Segretario.

Articolo 6
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi come scopo il conseguimento delle finalità associative.
GLI ORGANI SOCIALI (art.7)
Articolo 7
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) la Giunta Esecutiva
e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri.
L'ASSEMBLEA (artt. 8-11)
Articolo 8
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie a cui potranno prendere parte i Soci che risultano attivi secondo le risultanze del libro Soci, al momento della convocazione dell’Assemblea.
Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri.

Articolo 9
Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio Direttivo o a richiesta di 1/5 dei Soci.
L’ Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del rendiconto della gestione annuale ha luogo entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.
Le Assemblee Straordinarie avranno luogo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e possono essere convocate anche da parte del Collegio dei Probiviri e/o dal Collegio dei Sindaci Revisori ove previsto.

Articolo 10
Le Assemblee devono essere convocate, in prima e seconda convocazione, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante comunicazione affissa nella sede sociale o con altro mezzo informatico e/o telematico ritenuto idoneo.
Perché l'Assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà dei Soci.
Non riuscendo valida la prima convocazione per mancanza di numero legale, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide per alzata di mano, salva diversa decisione della maggioranza dell’Assemblea, ed a maggioranza dei presenti.
E' escluso dalla votazione quel Socio che avesse interesse qualsiasi nell'affare in discussione.

Articolo 11
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e affisse all’albo della sede almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
I soci possono proporre eventuali modifiche durante l’Assemblea.
Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO (artt. 12-18)
Articolo 12
L’ Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 11 ad un massimo di 12 membri così suddivisi:
• N. 6 Soci Ordinari
• N. 4 Soci Musicanti
• N. 1 Consigliere designato dal Comune di Firenze
• Un Presidente Onorario che può eventualmente essere nominato a tempo indeterminato dalla Assemblea Generale dei Soci su propostadel Consiglio Direttivo
I Consiglieri sono eletti mediante votazione a scrutinio segreto e durano in carica quattro anni.
Le elezioni sono curate da una Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e secondo le norme previste nel Regolamento per le elezioni.

Articolo 13
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l’attività sociale, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
c) nominare il Maestro Direttore Artistico della Banda, al quale può riconoscere un eventuale rimborso spese;
d) redigere i regolamenti dell'Associazione;
e) redigere il rendiconto preventivo
f) redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
g) curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
h) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
i) programmare l'attività dell'Associazione rispettandone le finalità.
l) prendere accordi, stabilire l'entità di eventuali "rimborsi spese" nonché ordinare servizi, deliberare eventuali spese e/o investimenti.
m) deliberare eventuali incarichi tra i soci.

Articolo 14
Il Consiglio Direttivo elegge tra i Consiglieri il Presidente a scrutinio segreto e con la maggioranza dei votanti.
Il Presidente eletto presenta al Consiglio, per la ratifica, la Giunta Esecutiva composta da uno o più Vicepresidenti,tra i quali indica il suo sostituto, dal Segretario, dal Segretario Amministrativo ed dal Segretario Organizzativo.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà essere invitato il Capo Banda, o il suo sostituto, con diritto di parola ma non di voto, tranne nel caso in cui gli stessi non siano consiglieri.
Il Presidente può conferire gli altri incarichi che ritiene necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.

Articolo 15
Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta o con altro mezzo informatico e/o telematico ritenuto idoneo.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 5 lettera D, le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni, per essere valide, debbono riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 5 lettera D.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, firmate dal Segretario e dal Presidente o da chi ne fa le veci, devono essere affisse all’albo della Sede.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, singoli Soci ai quali sono stati conferiti specifici incarichi.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo far assistere alle proprie riunioni tutti i Soci senza diritto di voto.
E' escluso dalla votazione quel Consigliere che avesse interesse qualsiasi nell'affare in discussione.

Articolo 16
Il Consigliere decade dalla carica se non prende parte, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere decade se si verifica una delle situazioni previste dall’articolo 5 che comporta la cessazione della qualifica di socio.
Il Consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti secondo quanto previsto dal Regolamento per le Elezioni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Consigliere designato dal Comune di Firenze.

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo decade qualora il numero dei consiglieri rimasti in carica sia inferiore alla metà più uno, e si procederà ad una nuova elezione.

Articolo 18
Al Presidente compete la rappresentanza legale dell’Associazione.
Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci.
Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio Direttivo, anche a seguito di richiesta scritta presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri.
Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
LA GIUNTA ESECUTIVA (art. 19)
Articolo 19
La Giunta Esecutiva attua le deliberazioni del Consiglio e, convocata dal Presidente o dal suo sostituto, può adottare a maggioranza dei presenti decisioni e provvedimenti urgenti e indilazionabili che dovranno essere successivamente sottoposti alla ratifica del Consiglio.
All’interno della Giunta Esecutiva operano:
1. uno o due Vice-Presidenti che sono responsabili della gestione dei Soci e di tutte quelle funzioni delegate dal Presidente.
2. il Segretario Amministrativo assiste il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Tiene i libri contabili necessari e si avvale della collaborazione di un Cassiere, nominato dal Consiglio su proposta del Segretario Amministrativo, anche al di fuori dei propri membri. Su richiesta del Presidente, il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di un commercialista che avrà il compito di verificare le registrazioni dei libri contabili tenuti dal Segretario Amministrativo e/o dal Cassiere, e di compiere, per conto della Associazione tutti quegli adempimenti e/o obblighi fiscali richiesti dalla vigente legislazione.
3. il Segretario Organizzativo collabora con il Presidente e i Vice –Presidenti per lo svolgimento di tutte le attività che formano l’oggetto sociale.
4. Il Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
E' tenuto ad intervenire a tutte le adunanze.
Appone la firma alle deliberazioni del Consiglio insieme al Presidente o a chi ne fa le veci; tiene il libro dei Soci aggiornato; tiene due libri dei verbali, uno per il Consiglio Direttivo ed uno per le Assemblee dei Soci.
Di comune accordo con il Presidente può designare tra i Consiglieri il suo temporaneo sostituto.
I SINDACI REVISORI (art. 20)
Articolo 20
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
Nella prima seduta viene eletto il Presidente. Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente.
Il Collegio dei Sindaci Revisori si deve riunire almeno una volta all’anno e delibera a maggioranza.
Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare la gestione contabile dell’Associazione e redigere una relazione scritta sui rendiconti da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Sindaci Revisori può in qualsiasi momento accedere a tutti i registri contabili, verificare l’entità del patrimonio, delle entrate e delle uscite dell’Associazione. Per gravi motivi il Collegio Sindacale può procedere direttamente alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.
I Sindaci devono assistere alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Per quanto non disposto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile vigente.
I PROBIVIRI (art. 21)
Articolo 21
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti mediante votazione a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
Al suo insediamento elegge il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria ed ha i seguenti compiti:
a) giudicare i ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
b) comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l’Associazione o tra organi dell’Associazione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno sempre essere motivate e sono pubbliche.
I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri ogni soluzione di controversia.
I Probiviri possono essere invitati dal Presidente ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
NORME GENERALI (artt. 22-26)
Articolo 22
Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto nonché tutte le attività e/o incarichi svolti dai Soci a qualunque titolo, sono prestazioni volontarie e pertanto sono effettuate a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo, comunque, ha la facoltà di rimborsare eventuali spese sostenute nell’espletamento delle attività di cui al comma precedente.

Articolo 23
Una copia dello statuto e dei regolamenti deve essere sempre esposta nei locali sociali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al vigente Codice Civile.

Articolo 24
E’ fatto assoluto divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale tra i soci.

Articolo 25
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio associativo residuo sarà devoluto a fini di beneficenza secondo quanto verrà deliberato dai Soci nell’ultima Assemblea.

Articolo 26
L’Associazione ha durata illimitata.


Approvato dai Soci durante l’Assemblea Straordinaria del 31 marzo 2010